Contributi comunali
Con il D.L. 6/7/2012 n. 95 - convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, L. 7/8/2012 n. 135 - "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", all'art 4. Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche si prevede quanto segue:
(...) 6. A decorrere dal 1. gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'art 1. comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del Codice Civile, esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria.
Gli enti di diritto privato di cui agli artt da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse:
- le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica;
- gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione;
- le associazioni di promozione sociale di alla legge 7 dicembre 2000, n.383;
- gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266;
- le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
- le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289.
- nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali (...)"