A chi è rivolto

Sono soggetti all’imposta municipale propria:
  • coloro che possiedono immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, come proprietari oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
  • il genitore affidatario dei figli, per la casa familiare in categoria catastale A/1, A/8 o A/9, assegnata a seguito di provvedimento del giudice;
  • il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall’art. 540 del Codice Civile sulla casa, adibita a residenza familiare, in categoria A/1, A/8 o A/9;
  • l'amministratore del condominio, per conto di tutti i condomini, per le parti comuni dell'edificio che sono accatastate in via autonoma come bene comune censibile;
  • i concessionari in caso di concessione di aree demaniali;
  • i locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di una autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o delle agevolazioni.

Descrizione

Il presupposto dell’Imposta municipale propria (IMU) (art. 1, comma 740, della legge n. 160 del 2019) è il possesso di:
  • fabbricati, esclusa l’abitazione principale o assimilata (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.
L'imposta si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.
L'IMU non si paga per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta, e per gli immobili a esso equiparati, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8, A9 che rimangono assoggettati all'imposta.

Come fare

L’IMU si calcola moltiplicando la base imponibile (costituita dal valore degli immobili: fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili) per l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.
Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per i terreni agricoli, il valore si ottiene applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposta, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.
Per le aree fabbricabili la base imponibile IMU è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposta.

Il servizio Calcolo IMU online consente di calcolare l'IMU dovuta e la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento presso gli sportelli bancari o gli uffici postali.

Cosa serve

Per effettuare il calcolo ed il pagamento è necessario conoscere:
  • i dati catastali dei propri immobili;
  • il valore delle aliquote deliberate dal comune.
L'ufficio mette a disposizione tutte le informazioni per poter procedere al corretto adempimento dell'Imposta municipale propria (IMU) attraverso la modulistica e le delibere comunali.
Con delibera di C.C. n. 49 del 21/12/2023 sono state confermate anche per il 2024 le aliquote del 2020.
La Giunta Comunale non ha deliberato valori venali di riferimento per aree edificabili per l'anno in corso. Pertanto, ai sensi della normativa vigente, si intendono confermati i valori approvati per l'anno 2022.

Cosa si ottiene

Con la dichiarazione e il pagamento dell’imposta alle scadenze previste dal legislatore si regolarizza la propria situazione IMU.

Tempi e scadenze

Scadenza versamenti IMU 2025 (da effettuare tramite F24, codice ente F244):
  • 16/06/2025 - Acconto
  • 16/12/2025 - Saldo
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro la data di scadenza dell’acconto.
Si ricorda che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso".
  • 30 giugno 2025: presentazione dichiarazione IMU anno 2024.
  • 31 dicembre 2025: presentazione istanza per beneficiare dell'aliquota agevolata.
  • per il 2025 si segnala il nuovo modulo "IMU- Attestazione possesso dei requisiti per aliquota ridotta" da presentare per U.I. in categoria C1, C2, C3, C4, C5, D1, D3, D4, D6, D7, D8 utilizzate direttamente dal soggetto passivo IMU e non produttive di reddito fondiario (art. 43 T.U.I.R.) oppure in cui lo stesso vi esercita la propria attività produttiva e/o commerciale o di arti e professioni.

Costi

I servizi comunali di informazione sull'IMU sono gratuiti.
Le informazioni possono essere richieste dal diretto interessato o da persona delegata.
Inoltre si specifica che il personale dell’ufficio può fornire tutte le informazioni utili per il calcolo e il versamento, ma non effettua conteggi d’imposta.

Accedi al servizio

Calcolo IMU on-line

Accedi al servizio online (Opens in new tab)

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

IMU 2025.pdf [.pdf 167,05 Kb - 09/05/2024 - 28/02/2025]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

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Regulations

  • Regolamento IMU

    Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)...

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Last edit: 09/05/2025 09:12:23

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